OSMOSI INVERSA MICROFILTRAZIONE
La manutenzione periodica della caldaia, stufa, caminetto che esso funzioni a gas, legna o pellet, rimane obbligatoria per inquilini e proprietari.
Essa deve avvenire con una cadenza quasi sempre annuale, a seguito spieghiamo il perché.
ALCUNE PRECISAZIONI
ASSISTENZA TECNICA UFFICIALE
SERVIZIO RICAMBI ORIGINALI
PER LE PROVINCIE
DI COMO, VARESE, NORD MILANO, NOVARA
Eseguiamo riparazione e assistenza tecnica qualificata su tutti i depuratori d’acqua ad uso domestico e per la ristorazione, anche installati da altre aziende, ovvero:
- depuratori d’acqua ad osmosi inversa e depuratori a microfiltrazione;
- addolcitori d’acqua e anti anticalcare.
Risolviamo ogni problematica nel funzionamento dei vostri depuratori:
- interventi di riparazione, revisione, ricerca guasto, aggiornamento;
- spostamenti o rimessa in funzione di impianti domestici e professionali;
- fornitura filtri e ricambi specifici.
Servizio di assistenza chiavi in mano! Non ti devi preoccupare di nulla, ripariamo qualsiasi tipo di guasto direttamente sul posto oppure ritiriamo il tuo depuratore per una revisione completa e te lo riconsegnamo riparato in pochi giorni.
P E R C H É V I D A L
L'assicurazione sulla vita dovrebbe essere accessibile. Così abbiamo creato un'applicazione per rendere tutto più semplice.
SERVIZI E PRODOTTI
PER PRIVATI E UTENZE RESIDENZIALI?
SERVIZI E PRODOTTI
PER PRIVATI E UTENZE RESIDENZIALI?
TEMPI MINIMI
PER ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI
NON INFERIORE AI 45-60 MINUTI
SENZA ANALISI DI COMBUSTIONE
Da sottolineare che, come ribadito anche dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, il rapporto di controllo, va compilato sempre alla fine delle operazioni di manutenzione.
Tutte le operazioni hanno bisogno di minimo 45 MINUTI per APPARECCHI domestici a (<35kW caldaie o stufette ad aria) e può superare I 60/90 MINUTI in caso di impianti più complessi (come termostufe, caldaie a legna o pellet, tempi a parte vanno considerati per le pulizie di canne fumarie).
Manutenzioni eseguite in tempi più ristretti equivalgono a scarsa qualità dell’intervento o imperizia del manutentore che è passibile di sanzione secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.
I nostri tecnici costantemente formati e informati, sono consapevoli della responsabilità legata a una buona manutenzione, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale, che di quello ancor più importante della sicurezza; rispettano scrupolosamente tutti i controlli e le procedure stabilite dalle norme di riferimento e dalle leggi vigenti.
CORRETTA
E SICURA MANUTENZIONE
PERIODICITA' DELLE
MANUTENZIONI
PERCHE' TANTA CONFUZIONE?
Molta confusione si è generata in questi anni sulla corretta periodicità delle manutenzioni ordinarie di caldaie, stufe e caminetti, più comunemente chiamata "revisione", questo anche per una cattiva informazione anche giornalistica, che teneva solo conto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.
In questa confusione di articoli e opinioni sia il D.P.R. 74/2013 che il DM. 37/08, rimandano all'impresa installatrice il compito di fornire tali indicazioni, se la stesso non lascia le istruzioni (obbligatorie), il primo riferimento è il manuale di uso e manutenzione dei singoli componenti impianto non solo quello dell'apparecchio (es. caldaia), che riporterà sicuramente la periodicità da rispettare; e solo anche in assenza di quest'ultima si dovrà rispettare la periodicità massima consentita per legge (quindi della regione di riferimento).
Inoltre da tenere presente la periodicità delle comunicazioni ai singoli catasti impianti termici regionali, frequenze che spesso vengono confuse, con la periodicità delle manutenzioni periodiche, ma che invece il più delle volte non coincidono nella frequenza minima riportata dall'installatore e dal libretto di uso e manutenzione dell'apparecchio, e quindi sanzionabile dalle autorità addette ai controlli.
Per questa ragione, bisogna tenere conto del territorio dove l'apparecchio è istallato. Nelle regioni di Lombardia e Piemonte dove operiamo la periodicità massima in assenza di indicazioni, è al massimo:
- per apparecchi a biomassa <15kW max ogni 2 anni;
- per apparecchi a biomassa <15kW ogni anno;
- per apparecchi a gas <35kW max ogni 2 anni.
Frequenza per la comunicazione ai catasti regionali, per gli apparecchi al punto precedente:
- regione Lombardia ogni 2 anni;
- regione Piemonte ogni 4 anni.
NON TROVI LA F.A.Q. CHE TI OCCORRE? DACCI IL TUO SUGGERIMENTO, COMPILA IL FORM SOTTOSTANTE E NOI L'AGGIUNGEREMO PER CHI VERRA' DOPO DI TE!