L'installatore di un impianto è tenuto a fine lavori ai sensi del D.M.37/2008 (quindi per legge) a rilasciare dichiarazione di conformità.
Per mezzo di essa, dichiarerà che l'impianto è stato realizzato in conformità a disposizioni legislative e/o a specifiche norme tecniche. Per la redazione del documento e suoi allegati obbligatori, è necessario che il Responsabile Tecnico dell'azienda sia in possesso dei requisiti tecnico professionali D.M.37/2008, che la camera di commercio avrà accertato.
QUANDO DEVE ESSERE RILASCIATA e DA CHI?
SIAMO IN POSSESSO DELLE ABILITAZIONI
REQUISITI D.M. 37/2008 ACCERTATI
lettere C, D, E, G.
CHE COSTI PUO' AVERE?
FALSE CERTIFICAZIONI (Di.Co.)
IL FALSO IDEOLOGICO E' REATO!
PER QUALI IMPIANTI DEVE ESSERE RILASCIATA LA Di.Co.?
- stufe e termostufe;
- caminetti e termocaminetti;
- caldaie gas, legna e pellet (o altri combustibili).
- rifacimento bagni;
- impianti idrico-sanitaria;
- impianti solari termici;
- impianti di riscaldamento;
- canne fumarie per apparecchi, gas, legna e pellet.
SANZIONI PREVISTE PER CHI NON AFFIDA I LAVORI AD AZIENDA ABILITATA.
COME DEVE ESSERE COMPOSTA PER ESSERE VALIDA?
- Relazione dei materiali utilizzati;
- Schema di impianto realizzato (anche per canne fumarie e stufe ad aria legna e pellet);
- Copia camerale camera di commercio attestante i requisiti tecnico professionali dell'impresa esecutrice;
- Copia attestato FER (se rientrante nelle energie rinnovabili);
- Copia fotostatica o fotografica placca al camino (se impianto o canna fumaria a biomassa);
- Istruzioni quindi il manuale di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice;
- Manuale di uso e manutenzione di eventuali apparecchi (di solito a corredo);
- Schede e documentazione tecnica del costruttore di ogni componente utilizzato.