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ALCUNE DEROGE PER LO SCARICO IN FACCIATA.
La vicenda è stata innestata da un condomino che dovendo sostituire una caldaia installata su una canna fumaria collettiva e verificato che la stessa non è idonea, ne chiede l’adeguamento al condominio.
Il condominio però decide di non intervenire e non adegua la canna fumaria.
Il condomino, di conseguenza, si scollega dalla canna fumaria condominiale e decide di scaricare a parete con una caldaia tipo C a condensazione ed a bassa emissione di NOx.
A seguito delle contestazioni avanzate da un altro condomino che abita al piano superiore, il Comune di Gallarate emette un’ordinanza con la quale, richiamando la circolare 8/San del 1995 della Regione Lombardia che, è un “mero atto di indirizzo”, vieta al condomino lo scarico a parete e obbliga il condominio all’adeguamento della canna fumaria.

A questo punto il condomino, cui era stato vietato lo scarico a parete, si rivolge al TAR che accoglie il ricorso per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR n. 412 del 26 agosto 1993” e per “Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per motivazione illogica, carente e contraddittoria” ed emette una sentenza con cui annulla l’ordinanza del Comune e condanna il Comune stesso (per aver emesso l’ordinanza) ed il condominio (per non aver adeguato la canna fumaria e condiviso l’ordinanza del Comune) al pagamento delle spese processuali e accessorie.

La recente sentenza del TAR di Milano ribadendo quanto già contenuto nel d.lgs. 102/2014 per la natura dell’atto costituisce sicuramente un punto fermo, ma vista la delicatezza e l’importanza dell’argomento vale la pena ricordare che si tratta comunque di una deroga all’obbligo valido per qualsiasi tipologia di installazione, nuova o mera sostituzione, di dover CONDURRE AL TETTO I FUMI DELLA COMBUSTIONE, mediante camini, canne fumarie, condotti di scarico.

Con alcune deroghe previste nei seguenti casi:
  • sostituzione di una caldaia, di qualsiasi tipo, che già scaricava a parete;
  • sostituzione di una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata condominiale;
  • installazione in edifici storici o sottoposti a norme di tutela;
  • impossibilità tecnica di andare a tetto con lo scarico fumi, asseverata da un professionista abilitato; 
  • installazione di apparecchi a condensazione, nell’ambito di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all’installazione dei suddetti generatori; 
  • installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.

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