La recente sentenza del TAR dI Milano ribadendo quanto già contenuto nel d.lgs. 102/2014 per la natura dell’atto costituisce sicuramente un punto fermo, ma vista la delicatezza e l’importanza
dell’argomento vale la pena ricordare che si tratta comunque di una deroga all’obbligo valido per qualsiasi tipologia di installazione, nuova o mera sostituzione, di dover CONDURRE AL TETTO I FUMI
DELLA COMBUSTIONE, mediante camini, canne fumarie, condotti di scarico.
Con alcune deroghe previste nei seguenti casi:
- sostituzione di una caldaia, di qualsiasi tipo, che già scaricava a parete;
- sostituzione di una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata condominiale;
- installazione in edifici storici o sottoposti a norme di tutela;
- impossibilità tecnica di andare a tetto con lo scarico fumi, asseverata da un professionista abilitato;
- installazione di apparecchi a condensazione, nell’ambito di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non
dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all’installazione
dei suddetti generatori;
- installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.